Cagliari

Quartu S. Elena: abusi edilizi riscontrati sul litorale

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Era iniziata come verifica sul libero accesso pedonale al mare, che qualcuno intendeva impedire, in località Is Canaleddus, sul litorale di Quartu S. Elena (CA).

In seguito ai controlli ambientali avviati dopo la relativa istanza rivolta (11 febbraio 2025) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) sono emersi anche abusi edilizi, accertati dalla Polizia locale e dai Servizi tecnici del Comune di Quartu S. Elena.

Infatti, il Settore comunale Pianificazione – Paesaggio ha comunicato (nota prot. n. 27607 del 19 marzo 2025) che “non ha agli atti alcun provvedimento inerente all’installazione e alla realizzazione dei manufatti, depositi, o altra opera”.

In seguito il Comando della Polizia locale ha comunicato (nota prot. n. 29045 del 23 marzo 2025) che “il Nucleo Vigilanza Edilizia della Polizia Locale in data 8.02.2024, congiuntamente ai tecnici del Settore Edilizia Privata hanno effettuato un sopralluogo di carattere urbanistico – edilizio nel sito in oggetto, e che dagli accertamenti svolti sono emerse delle irregolarità le cui risultanze di carattere penale sono state comunicate all’Autorità Giudiziaria e di carattere amministrativo al Settore Edilizia Privata del Comune di Quartu Sant’Elena”.

D’altra parte, anche la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari aveva comunicato (nota prot. n. 3674 del 27 febbraio 2025) che “non risultano agli atti istanze di autorizzazione” paesaggistica.

Opere edilizie non autorizzate e problemi di accesso al demanio marittimo marittimo (artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav.), che in  Italia è libero e pubblico, in forma pedonale dev’essere garantito dalle amministrazioni pubbliche competenti a qualsiasi cittadino.

L’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 e s.m.i. afferma che “è fatto obbligo per il titolare delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”, mentre “le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sentiti i comuni interessati, devono individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso di transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione” (comma 254), così come da interpretazione giurisprudenziale (vds. Cass. pen., Sez. III, 7 maggio 2020, n. 13925Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2015, n. 2543, ord.).

Il GrIG auspica un rapido ripristino della legalità ambientale violata.

Fonte e immagine: Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

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