Cagliari

CAGLIARI, DIVIETO VENDITA ALCOLICI DA ASPORTO DOPO LE 22

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Nuova ordinanza firmata dal Sindaco di Cagliari. A partire da lunedì 1 giugno e sino al 31 ottobre 2020 è divieto di vendere alcolici dopo le 22 fino alle 6 del mattino in diversi quartieri per evitare assembramenti.

Per evitare assembramenti che si sono già verificati, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, ha firmato l’Ordinanza n. 33 del 30 maggio 2020.
Nel testo si legge che è vietato vendere per asporto, anche attraverso distributori automatici, bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
I quartieri e locali interessati sono quelli di Marina, Stampace, Castello, Villanova.
Inoltre, nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restìtuta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant’Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant’Anna, nel viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto è vietato il consumo nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito, salvo le aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche e/o superalcoliche contenute in qualsiasi contenitore dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
Anche il Poetto è coinvolto nei divieti dell’ordinanza. Infatti è vietato il consumo, salvo che nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di ristoro e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine dalle ore 22:00 alle ore 6:00 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
Inoltre nelle stesse zone, si legge nell’Ordinanza, “gli esercizi commerciali alimentari e misti (botteghe, empori, market e minimarket) con superficie inferiore a mq 150 ed aventi nella loro offerta commerciale giornaliera bevande alcoliche e/o superalcoliche, cessano l’attività dalle ore 21:00 alle ore 6:00;
E’ fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale;
Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di ristoro, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all’interno dei locali stessi, o nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di ristoro;
E’ fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali (compresi i circoli privati) ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.”
Inutile sottolineare che sono previste sanzioni per i trasgressori.

Per il testo completo dell’Ordinanza n°33 del 30 maggio 2020 clicca qui OS n. 33

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